Risarcimento del danno22 Novembre 2023

Rimborsabili le spese sanitarie private

Rimborsabili le spese sanitarie sostenute in strutture private. La Cassazione con la sentenza n. 29308 del 23 ottobre 2023 si esprime nuovamente sulla risarcibilità del danno patrimoniale relativo alle spese di cura sostenute dalla vittima di un sinistro stradale in una struttura sanitaria privata.

Rimborsabili le spese sanitarie sostenute in strutture private.

La Cassazione con la sentenza n. 29308 del 23 ottobre 2023 si esprime nuovamente sulla risarcibilità del danno patrimoniale relativo alle spese di cura sostenute dalla vittima di un sinistro stradale in una struttura sanitaria privata.

La Corte d’Appello di Milano, infatti, non aveva riconosciuto il costo delle prestazioni terapeutiche e riabilitative sostenute presso strutture private.

La Suprema Corte cassa la sentenza e dà ragione al ricorrente, rilevando l’inesistenza di un obbligo del danneggiato di rivolgersi al servizio sanitario nazionale anziché a strutture private e affermando che la scelta di affidarsi alle cure private non può automaticamente essere considerata ragione di applicazione a carico del danneggiato.

Secondo i Supremi Giudici “l’obbligo di rivolgersi a struttura sanitaria pubblica anziche’ privata risulta invero priva di base normativa e logica, avuto riguardo alla prospettata relativa valutazione (…) ai sensi dell’articolo 1227 c.c.” (cosi’, in motivazione, Cass. Sez. 3, ord. 28 febbraio 2019, n. 5801, non massimata; spunti anche in Cass. Sez. 6-3, ord. 13 dicembre 2021, n. 39504, anch’essa non massimata), e cio’ anche in considerazione del fatto che l’applicazione del comma 2 di tale articolo e’ stata persino esclusa con riferimento all’ipotesi di spese mediche sostenute all’estero (cfr. Cass. Sez. 3, sent. 27 ottobre 2015, n. 21782, Rv. 637550-01)”

Già in altre pronunce la Cassazione (n. 5801/2019, n. 39504/2021) si era espressa nei medesimi termini.

Nel richiamare tali precedenti, gli Ermellini hanno censurato l’automatismo con cui la Corte d’appello ha applicato il principio del concorso di colpa del danneggiato, non riconoscendo le maggiori spese a cui questi si è esposto evitando di rivolgersi al Servizio nazionale.

Tale posizione lascia dunque aperta, per il giudice del rinvio, la possibilità di una diversa valutazione della effettiva necessità di quelle cure private, ai fini di una eventuale valorizzazione in concreto – e giammai automatica – del concorso di colpa.

Avv. Andrea F. Scaccabarozzi – Studio Legale AFS 

 

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