Sospensione della responsabilità genitoriale
Esaminiamo la sentenza del Tribunale di Reggio Emilia del 29 novembre 2024 in materia di sottrazione di minore e sospensione della responsabilità genitoriale, concentrandoci in particolare sui presupposti per l’applicazione della pena accessoria prevista dall’art. 574 bis c.p. e cioè la sospensione della responsabilità genitoriale.
I) I Punti chiave della decisione
Fatto e condotta: Una madre aveva condotto il figlio minore all’estero (in Moldavia) trattenendolo contro la volontà del padre. Il minore era collocato presso il padre per decisione del Tribunale civile La donna ha invocato l’esimente dello stato di necessità (art. 54 c.p.) adducendo presunte violenze subite.
Decisione sulla responsabilità penale
Il Tribunale ha ritenuto integrato il reato di sottrazione di minore ex art. 574 bis c.p. per le seguenti ragioni:
- Irrilevanza della nazionalità moldava della madre
- Applicazione della Convenzione dell’Aja del 1980 (L. 64/1994) che individua come legge applicabile quella del luogo di residenza abituale del minore
- Assenza dei requisiti dello stato di necessità: mancava la prova di un pericolo attuale e imminente non altrimenti evitabile
Pena accessoria della sospensione della responsabilità genitoriale
Il punto più innovativo della sentenza riguarda la decisione di non applicare la pena accessoria. Questa scelta si basa sulla fondamentale sentenza della Corte Costituzionale n. 102/2020 che ha dichiarato l’incostituzionalità dell’automatismo previsto dall’art. 574 bis comma 3 c.p.
II) Approfondimento giuridico
Natura del reato
Come evidenziato dalla recente Cassazione penale n. 16940/2024, il reato di sottrazione di minore è plurioffensivo in quanto lede:
- Il diritto del genitore all’esercizio delle prerogative genitoriali
- il diritto del minore a mantenere rapporti con entrambi i genitori
- l’interesse all’armonia familiare
Evoluzione giurisprudenziale sulla pena accessoria:
La Cassazione penale n. 24252/2022 ha chiarito che dopo la sentenza della Corte Costituzionale:
- La sospensione della responsabilità genitoriale non è più automatica;
- Il giudice deve valutare caso per caso se la misura corrisponda all’effettivo interesse del minore.
Vanno considerati: a) L’evoluzione dei rapporti tra minore e genitore dopo il reato; b) i provvedimenti eventualmente adottati in sede civile; c) il concreto interesse del minore a mantenere il rapporto con il genitore.
Criteri di valutazione:
- La Cassazione penale n. 18903/2021 ha stabilito che il giudice deve considerare:
L’evoluzione successiva delle relazioni familiari; - L’impatto della pena accessoria sul minore
- La necessità di garantire il diritto del figlio a mantenere rapporti con entrambi i genitori
- L’assenza di pregiudizio derivante dal rapporto con il genitore autore del reato.
La decisione del Tribunale di Reggio Emilia si inserisce perfettamente in questo quadro giurisprudenziale, dimostrando come l’interesse del minore debba essere il criterio guida nella valutazione dell’applicazione della pena accessoria, anche quando sia stata accertata la responsabilità penale del genitore per il reato di sottrazione di minore.
Avv. Andrea F. Scaccabarozzi – Studio Legale AFS