Il Tentativo di Conciliazione in ambito sanitario
Introduzione
La legge 8 marzo 2017, n. 24 (c.d. Legge Gelli-Bianco) ha introdotto significative innovazioni nel panorama della responsabilità sanitaria, tra cui l’obbligo del tentativo di conciliazione previsto dall’art. 8. Tale disposizione rappresenta un elemento cardine della riforma, finalizzato a deflazionare il contenzioso giudiziario e a favorire la composizione stragiudiziale delle controversie in ambito medico-sanitario.
La Disciplina del Tentativo Obbligatorio di Conciliazione
Il Quadro Normativo
L’art. 8 della legge n. 24/2017 stabilisce che “chi intende esercitare un’azione innanzi al giudice civile relativa a una controversia di risarcimento del danno derivante da responsabilità sanitaria è tenuto preliminarmente a proporre ricorso ai sensi dell’articolo 696-bis del codice di procedura civile dinanzi al giudice competente”. La presentazione di tale ricorso costituisce condizione di procedibilità della domanda di risarcimento.
La norma prevede tuttavia un’importante alternativa: è possibile esperire, in luogo del ricorso ex art. 696-bis c.p.c., il procedimento di mediazione ai sensi dell’articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.
La Natura Alternativa dei Rimedi
La giurisprudenza ha chiarito che i due strumenti previsti dalla legge sono tra loro alternativi. Come evidenziato dalla sentenza del Tribunale di Ravenna n. 124/2024, “l’art. 8 della Legge 24/2017 prevede quale condizione di procedibilità della domanda di risarcimento, alternativamente, l’esperimento del ricorso ex art. 696-bis c.p.c. o l’introduzione del procedimento di mediazione obbligatoria”.
Questa alternativa offre alle parti una duplice possibilità:
- Consulenza tecnica preventiva ex art. 696-bis c.p.c.: Procedimento che consente l’espletamento di una consulenza tecnica in via preventiva ai fini dell’accertamento e della determinazione dei crediti derivanti dalla mancata o inesatta esecuzione di obbligazioni contrattuali o da fatto illecito, con tentativo di conciliazione da parte del consulente.
- Mediazione obbligatoria: Procedimento di composizione assistita delle controversie che si svolge dinanzi a un organismo di mediazione iscritto nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia.
I Presupposti Applicativi
La condizione di procedibilità si applica a tutte le controversie aventi ad oggetto il risarcimento del danno derivante da responsabilità sanitaria, indipendentemente dalla natura contrattuale o extracontrattuale della responsabilità e dal soggetto convenuto (struttura sanitaria pubblica o privata, medico dipendente o libero professionista).
Come chiarito dalla Corte d’Appello di Napoli nella sentenza n. 807/2022, “il ricorso al procedimento di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite è ammissibile quando sia in contesa non soltanto il ‘quantum’, ma altresì l”an debeatur'”.
Le Conseguenze dell’Inottemperanza
L’omesso esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione comporta l’improcedibilità della domanda giudiziale. Tuttavia, come precisato dalla giurisprudenza, “qualora la domanda giudiziale non sia preceduta dal predetto procedimento, il giudice deve assegnare alle parti un termine di 15 giorni per provvedervi. Tale termine, benché non espressamente qualificato come perentorio dalla norma, deve considerarsi tale in via interpretativa”.
Eccezioni e Limitazioni
È importante sottolineare che la condizione di procedibilità non si applica a tutte le azioni connesse alla responsabilità sanitaria. Come chiarito dalla sentenza del Tribunale di Palermo n. 3566/2023, “l’azione di regresso ex art. 1916 c.c. esercitata dalla compagnia assicuratrice che ha risarcito il danno non è soggetta alla condizione di procedibilità del previo esperimento del procedimento ex art. 696-bis c.p.c. prevista dall’art. 8 L. 24/2017, in quanto quest’ultima si applica solo alle azioni risarcitorie e non alle azioni di regresso”.
La Consulenza Tecnica Preventiva nella Responsabilità Sanitaria
La Disciplina Speciale dell’Art. 15 L. 24/2017
La legge Gelli-Bianco ha introdotto una disciplina speciale per la consulenza tecnica in ambito sanitario. L’art. 15 prescrive che “nei procedimenti civili e penali aventi ad oggetto la responsabilità sanitaria, l’autorità giudiziaria affidi l’espletamento della consulenza tecnica e della perizia a un collegio formato da un medico specializzato in medicina legale e da uno o più specialisti nella disciplina oggetto del procedimento”.
Come evidenziato dalla Cassazione civile nell’ordinanza n. 7235/2025, “tale requisito di specializzazione dei consulenti tecnici costituisce un elemento essenziale per la validità della consulenza tecnica d’ufficio, la cui mancanza può determinare la nullità dell’elaborato peritale”.
Gli Aspetti Procedurali
Il procedimento di consulenza tecnica preventiva si svolge secondo le modalità previste dall’art. 696-bis c.p.c., con l’importante specificazione che “il consulente, prima di provvedere al deposito della relazione, tenta, ove possibile, la conciliazione delle parti”.
La partecipazione al procedimento è obbligatoria per tutte le parti, comprese le imprese di assicurazione, che hanno l’obbligo di formulare l’offerta di risarcimento del danno ovvero comunicare i motivi per cui ritengono di non formularla.
La Regolamentazione delle Spese
Un aspetto particolarmente rilevante riguarda la regolamentazione delle spese del procedimento. Come chiarito dalla sentenza del Tribunale di Firenze n. 2327/2024, “le spese dell’accertamento tecnico preventivo ante causam devono essere poste, a conclusione della procedura, a carico della parte richiedente, in virtù dell’onere di anticipazione e del principio di causalità”.
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 87/2021, ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 8 L. 24/2017 sollevate con riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., confermando la legittimità della disciplina introdotta dalla riforma.
Commento alla Sentenza del Tribunale di Patti n. 519/2025
Il Caso di Specie
La sentenza del Tribunale di Patti del 7 maggio 2025 offre un interessante esempio di applicazione della disciplina del tentativo obbligatorio di conciliazione in un caso di responsabilità sanitaria per infezione nosocomiale. Il caso riguardava un paziente sottoposto a intervento chirurgico di osteosintesi tibiale che aveva successivamente contratto un’infezione da Staphylococcus epidermidis.
L’Analisi della Condizione di Procedibilità
Il Tribunale ha affrontato preliminarmente l’eccezione di improcedibilità sollevata dalle parti convenute per inottemperanza del disposto dell’art. 8 L. 24/2017. La decisione è particolarmente significativa perché chiarisce definitivamente il rapporto di alternatività tra i due strumenti previsti dalla legge.
Il giudice ha osservato che “la disposizione di cui all’art. 8 della L. n. 24/2017, commi I e II, applicabile al caso di specie, statuisce che […] È fatta salva la possibilità di esperire in alternativa il procedimento di mediazione ai sensi dell’articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28”.
La Corretta Interpretazione della Norma
La sentenza ha chiarito che “dalla lettura del dato normativo emerge chiaramente che, ai fini della procedibilità dell’azione risarcitoria scaturente da responsabilità medica, è prevista la possibilità, alternativa, o di proporre ricorso ex art. 669-bis o esperire la procedura di mediazione obbligatoria”.
Nel caso specifico, il ricorrente aveva correttamente esperito il tentativo di mediazione obbligatoria, come risultava dagli allegati in atti, adempiendo così al prescritto onere procedurale. Il Tribunale ha quindi rigettato l’eccezione di improcedibilità, confermando che “il presente giudizio deve considerarsi correttamente instaurato e sussiste, dunque, la condizione di procedibilità di cui all’art. 8 della L. n. 24/2017”.
L’Aspetto Sostanziale della Decisione
Sul merito, la sentenza ha accertato la responsabilità dell’ASP per infezione nosocomiale, applicando i consolidati principi giurisprudenziali in materia. Il Tribunale ha condiviso le conclusioni del CTU che aveva escluso profili di responsabilità a carico del medico chirurgo, riconducendo l’infezione a causa nosocomiale.
Particolarmente interessante è la valutazione del nesso causale: il giudice ha osservato che “sarebbe spettato alla stessa [struttura sanitaria] provare che il lungo lasso di tempo trascorso e/o comunque la presenza di eventuali fattori anche esterni quali conseguenza dell’infezione, avesse inciso sul nesso causale esistente tra la condotta della struttura sanitaria e il danno lamentato”.
Considerazioni Conclusive
La sentenza del Tribunale di Patti rappresenta un esempio paradigmatico dell’applicazione della disciplina introdotta dalla Legge Gelli-Bianco. La decisione conferma l’orientamento giurisprudenziale consolidato secondo cui il tentativo obbligatorio di conciliazione può essere validamente assolto attraverso l’esperimento della mediazione obbligatoria, in alternativa al ricorso ex art. 696-bis c.p.c.
La riforma ha indubbiamente raggiunto l’obiettivo di introdurre strumenti deflattivi del contenzioso, pur mantenendo le garanzie costituzionali del diritto di difesa. L’alternativa tra consulenza tecnica preventiva e mediazione offre alle parti la possibilità di scegliere lo strumento più adatto alle specificità del caso concreto.
Tuttavia, permangono alcune criticità applicative, particolarmente in relazione alla regolamentazione delle spese e ai termini per l’adempimento della condizione di procedibilità. La giurisprudenza sta progressivamente chiarendo questi aspetti, contribuendo a delineare un quadro interpretativo sempre più definito.
La disciplina della Legge Gelli-Bianco rappresenta un significativo passo avanti nella modernizzazione del sistema di tutela in ambito sanitario, bilanciando l’esigenza di deflazione del contenzioso con la necessità di garantire un’effettiva tutela ai diritti dei pazienti danneggiati. L’esperienza applicativa dimostra che, quando correttamente implementati, questi strumenti possono effettivamente favorire la composizione stragiudiziale delle controversie, riducendo i tempi e i costi del contenzioso per tutte le parti coinvolte.
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Avv. Andrea Fabio Scaccabarozzi