Caso di malasanità a Verona – Colecistite Acuta e decesso
Ricostruzione della vicenda clinica
Il caso trattato dal nostro studio, ha riguardato un ritardo diagnostico-terapeutico in ambito chirurgico, riguardante una colecistite acuta. La vicenda illustra la progressione di una colecistite con shock settico, determinata da inadeguate scelte terapeutiche e ritardi nell’intervento chirurgico.
Il paziente M.P. si presentava presso il Pronto Soccorso di un ospedale sito nel Veronese per dolore addominale epigastrico e in ipocondrio destro. L’ecografia addominale evidenziava un quadro riferibile ad “iniziale colecistite acuta”. Il paziente veniva dimesso.
Dopo sole quattro ore il paziente ritornava in Pronto Soccorso per peggioramento della sintomatologia dolorosa. Nonostante il quadro in rapido deterioramento, il paziente veniva nuovamente dimesso dopo somministrazione di terapia antibiotica e antidolorifica, con programmazione di visita chirurgica per il giorno successivo. Il 6 ottobre 2022 M.P. veniva sottoposto a visita chirurgica che rilevava una importante sintomatologia dolorosa, con controllo programmato per il mattino seguente. Il 7 ottobre 2022, al momento del ricovero, il quadro clinico era drammaticamente peggiorato. La TAC addome evidenziava un quadro di colecistite acuta di III grado con shock settico.
Nonostante le procedure terapeutiche, il paziente sviluppava insufficienza multiorgano (renale, respiratoria, epatica) e decedeva per shock settico refrattario.
Ricorso ex art. 696-bis c.p.c.
La moglie di M.P., rappresentata dall’avv. Andrea F. Scaccabarozzi, depositava ricorso ex art. 696-bis c.p.c. presso il Tribunale di Verona per accertamento tecnico preventivo ai fini della composizione della lite, in conformità a quanto previsto dall’art. 8 della Legge Gelli-Bianco n. 24/2017. La clinica si costituiva il 4 novembre 2024, contestando integralmente le allegazioni di parte ricorrente. Il Tribunale di Verona nominava un collegio peritale composto un medico legale, uno specialista in Malattie Infettive ed uno specialista in Chirurgia Generale. in conformità a quanto previsto dall’art. 15 della Legge Gelli-Bianco.
La Consulenza tecnica d’ufficio
La relazione peritale, depositata il 30 settembre 2025, accertava multiple violazioni delle Tokyo Guidelines 2018 e concludeva che “secondo il criterio del più probabile che non, il sig. M.P. sarebbe sopravvissuto con una percentuale notevolmente superiore al 50%” se fossero state rispettate le linee guida internazionali. La perizia ha stabilito che “secondo il criterio del più probabile che non, il sig. M.P.. sarebbe sopravvissuto con una percentuale notevolmente superiore al 50%” se fossero state rispettate le linee guida internazionali. La letteratura scientifica conferma un aumento della mortalità del 300% per la colecistectomia tardiva oltre i 3 giorni dall’esordio.
Profili di responsabilità medica
La consulenza tecnica d’ufficio ha evidenziato multiple violazioni delle linee guida internazionali:
- il mancato riconoscimento della colecistite acuta;
- l’inadeguata terapia antibiotica;
- i,l ritardo nell’intervento chirurgico;
- il mancato studio intraoperatorio della via biliare.
Inquadramento giuridico e giurisprudenziale
La giurisprudenza consolidata afferma come il nesso causale vada accertato secondo il criterio del “più probabile che non”, applicando i principi degli artt. 40 e 41 c.p. e della causalità adeguata, stabilendo che l’attore debba provare l’esistenza del contratto, l’insorgenza o l’aggravamento della patologia e allegare inadempienze qualificate astrattamente idonee a causare il danno (Tribunale civile Palermo sentenza n. 4807 del 8 ottobre 2024).
Quanto alla dimostrazione del danno da perdita parentale La Cassazione ha confermato che è l’esistenza stessa del rapporto di stretta parentela che fa presumere, secondo l’id quod plerumque accidit, la sofferenza del familiare superstite, trattandosi di conseguenza connaturale all’essere umano per comune esperienza (Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 10901 del 23 aprile 2024).
Definizione transattiva
La vicenda si è conclusa con una proposta transattiva di € 450.000,00 Tale importo riflette la valutazione del danno da perdita parentale e la perdita di chance di sopravvivenza superiore al 50%, in linea con i precedenti giurisprudenziali in materia di responsabilità medica per ritardo terapeutico in ambito chirurgico d’urgenza.
Considerazioni conclusive
Il caso M.P. evidenzia l’importanza cruciale dell’aderenza alle linee guida internazionali nel trattamento della colecistite acuta, patologia che, se tempestivamente riconosciuta e trattata, presenta tassi di mortalità inferiori all’11%, ma che può evolvere rapidamente verso lo shock settico con mortalità superiore al 20% nelle forme più gravi.
La progressione temporale del caso – da una colecistite di I grado a una di III grado con shock settico nell’arco di 44 ore – dimostra come la mancata aderenza alle linee guida possa trasformare una patologia con prognosi favorevole in una condizione potenzialmente letale, evidenziando l’importanza del rispetto degli standard assistenziali previsti dall’art. 5 della Legge Gelli-Bianco che impone agli esercenti le professioni sanitarie di attenersi “alle raccomandazioni previste dalle linee guida pubblicate ai sensi del comma 3 ed elaborate da enti e istituzioni pubblici e privati nonché dalle società scientifiche”.
La vicenda conferma inoltre l’orientamento consolidato della giurisprudenza che, in presenza di violazioni delle linee guida e ritardi terapeutici documentati, riconosce la responsabilità sanitaria quando sia dimostrato il nesso causale secondo il criterio del “più probabile che non”, valorizzando la perdita di chance di sopravvivenza come autonomo bene giuridico meritevole di tutela risarcitoria.
Dal punto di vista processuale, il caso dimostra l’efficacia del procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 696-bis c.p.c. come strumento deflattivo del contenzioso in materia sanitaria, consentendo una valutazione tecnica approfondita che ha favorito il raggiungimento di una soluzione transattiva.
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