Malasanità25 Maggio 2025

Malasanità: il danno da perdita parentale

Malasanità: inquadramento del danno da perdita parentale. Natura, prova del danno e sua liquidazione.
Malasanità: il danno da perdita parentale

Di frequente, quando parliamo con i parenti di chi è vittima di malasanità, ci vengono poste domande volte a chiarire i rapporti tra il soggetto leso e la struttura dove si è verificato il fatto o tra il soggetto coinvolto e i congiunti al fine di poter stimare il danno. In questo parere cercheremo di mettere alcuni punti fermi nella questione e di delineare i profili legali.

Cosa si intende per danno da perdita parentale?

Il danno da perdita del rapporto parentale rappresenta un peculiare aspetto del danno non patrimoniale che si configura quando, a seguito del decesso di un paziente all’interno di una struttura sanitaria, i congiunti subiscono la lesione del proprio diritto alla relazione familiare, costituzionalmente tutelato dagli artt. 2, 29, 30 e 31 della Costituzione.

Come si inquadra in ambito giuridico questa responsabilità?

Come chiarito dalla giurisprudenza, in particolare dalla sentenza del Tribunale di Roma n. 3854/2023, quando i congiunti agiscono per il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, la loro azione deve essere inquadrata nell’ambito della responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c. e non in quella contrattuale.
Questo perché il rapporto contrattuale intercorre unicamente tra il paziente e la struttura sanitaria, attraverso il cd. “contratto di spedalità” disciplinato dall’art. 7 della Legge Gelli-Bianco (L. 24/2017), mentre i congiunti non rientrano nella categoria dei “terzi protetti dal contratto”.

Qual’è la natura del danno da perdita parentale?

Il danno da perdita del rapporto parentale, come evidenziato dalla sentenza del Tribunale di Vercelli n. 515/2022, si sostanzia in due componenti principali:
1. Danno morale: identificato nella sofferenza interiore soggettiva patita sul piano strettamente emotivo
2. Danno dinamico-relazionale: consistente nel peggioramento delle condizioni e abitudini di vita quotidiana

Come si prova il danno?

Come stabilito dalla sentenza del Tribunale di Vicenza n. 357/2023, il danno non è in re ipsa ma deve essere allegato e provato dal danneggiato. La prova può essere fornita anche mediante presunzioni, sulla base di elementi quali:
– L’intensità del vincolo familiare
– La situazione di convivenza
– La consistenza del nucleo familiare
– Le abitudini di vita
– L’età della vittima e dei familiari superstiti
– La compromissione delle esigenze dei superstiti
– La personalità individuale dei familiari
– La capacità di reazione e sopportazione del trauma

Legami con il danneggiato: Legittimazione e presunzioni

La giurisprudenza ha elaborato un sistema di presunzioni differenziate:
1. Per i componenti della famiglia nucleare (coniuge, figli, genitori, fratelli) opera una presunzione iuris tantum di sussistenza del danno, come evidenziato dalla Cassazione n. 27142/2024. In questi casi spetta al danneggiante provare l’eventuale indifferenza o ostilità tra vittima e superstite.
2. Per i parenti più lontani è necessaria una rigorosa dimostrazione dell’effettività e consistenza della relazione affettiva con il defunto.

Come si liquida il danno?

La liquidazione deve avvenire secondo il sistema tabellare a punti, come indicato dalla sentenza del Tribunale di Milano n. 3182/2023, considerando:
– Età della vittima
– Età del superstite
– Grado di parentela
– Convivenza
– Presenza di altri congiunti
– Intensità del legame affettivo

Come procedere?

È importante evidenziare che, ai sensi dell’art. 8 della Legge Gelli-Bianco, prima di promuovere l’azione giudiziale è necessario esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione mediante:
– Accertamento tecnico preventivo ex art. 696-bis c.p.c.
– In alternativa, procedimento di mediazione.

Coperture assicurative

L’art. 10 della Legge Gelli-Bianco prevede l’obbligo per le strutture sanitarie di dotarsi di copertura assicurativa o di altre analoghe misure per la responsabilità civile verso terzi, che deve coprire anche i danni subiti dai congiunti del paziente deceduto.

E se l’assicurazione è incapiente?

In caso di incapienza della copertura assicurativa o di altre situazioni specifiche previste dall’art. 14 della Legge Gelli-Bianco, i congiunti possono rivolgersi al Fondo di garanzia per i danni derivanti da responsabilità sanitaria.

Conclusioni

Il danno da perdita del rapporto parentale in ambito sanitario rappresenta un pregiudizio complesso che richiede un’attenta valutazione sia nella fase di allegazione e prova, sia in quella di quantificazione. La sua natura extracontrattuale impone ai congiunti l’onere di provare tutti gli elementi costitutivi dell’illecito, ma al contempo il sistema delle presunzioni elaborate dalla giurisprudenza facilita tale onere per i componenti della famiglia nucleare. La liquidazione deve seguire criteri oggettivi e standardizzati, pur mantenendo la necessaria elasticità per adattarsi alle peculiarità del caso concreto.

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Avv. Andrea Fabio Scaccabarozzi

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